Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34665 - pubb. 29/04/2026

Sulla efficacia probatoria del saldaconto nel procedimento per decreto ingiuntivo e nell’eventuale successivo giudizio di opposizione

Tribunale Monza, 02 Febbraio 2026. Est. Petronzi.


Prova del credito – Procedimento monitorio – Opposizione a decreto ingiuntivo – Efficacia probatoria estratto di saldaconto



In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l’estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un’attestazione di verità e liquidità del credito), dall’ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l’estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. (Marika Ruggiero) (riproduzione riservata)




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