Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34459 - pubb. 28/03/2025

Responsabilità medica pe errore diagnostico e valutazione delle critiche del consulente di parte

Cassazione civile, sez. III, 12 Marzo 2013, n. 6093. Pres. Segreto. Est. Vivaldi.


Consulenza tecnica d’ufficio – Critiche del consulente di parte – Obbligo di motivazione


Consulenza tecnica di parte – Natura e rilevanza


Art. 2236 c.c. – Limiti di applicazione nella responsabilità medica – Errore diagnostico – Scusabilità – Valutazione incompleta


Responsabilità medica – Contenuto contrattuale – Onere della prova – Ripartizione



È affetta da vizio di motivazione la sentenza che, a fronte di critiche precise e circostanziate mosse dal consulente tecnico di parte alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, si limiti ad aderire a quest’ultima senza dar conto delle ragioni per cui tali critiche sono ritenute infondate o non decisive.


La consulenza tecnica di parte, pur non costituendo mezzo di prova, non può essere ignorata dal giudice quando contenga rilievi specifici e argomentati idonei a incidere sulla valutazione delle risultanze della consulenza d’ufficio.


La limitazione di responsabilità prevista dall’art. 2236 c.c. opera esclusivamente con riferimento alla perizia richiesta per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e non esclude la responsabilità del medico per negligenza o imprudenza.


La scusabilità dell’errore diagnostico, fondata sulla difficoltà tecnica della diagnosi, non può essere affermata senza una autonoma e motivata valutazione dei profili di negligenza o imprudenza eventualmente ravvisabili nella condotta dei sanitari.


La responsabilità del medico e dell’ente ospedaliero nei confronti del paziente ha contenuto contrattuale, derivando dal contratto di spedalità o dal contatto sociale, con applicazione dei principi propri dell’inadempimento delle obbligazioni professionali.


In materia di responsabilità sanitaria, il paziente ha l’onere di allegare qualificate inadempienze astrattamente idonee a causare il danno, mentre incombe sul debitore la prova dell’assenza di colpa o dell’irrilevanza causale della condotta contestata.


[La vicenda trae origine da un ricovero della paziente per colecistectomia, nel corso del quale erano state riscontrate lesioni epatiche ritenute di natura neoplastica. A seguito di esame istologico intraoperatorio e successiva conferma diagnostica, veniva formulata diagnosi di adenocarcinoma scarsamente differenziato; l’intervento non veniva completato e la paziente veniva avviata a trattamento chemioterapico protrattosi per oltre un anno. Solo successivamente, a seguito di revisione istologica, veniva accertata la diversa natura delle lesioni, riconducibili a emangioendotelioma epitelioideo.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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