Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34420 - pubb. 17/01/2025
Progettista e direttore dei lavori, responsabilità per vizi dell’opera e posizione dell'appaltatore
Cassazione civile, sez. II, 29 Gennaio 2003, n. 1294. Pres. Pontorieri. Est. Mazziotti Di Celso.
Progettista e direttore dei lavori – Art. 2226 c.c. – Ambito di applicazione
Direttore dei lavori – Obblighi di vigilanza
Appaltatore – Vizi del progetto – Obbligo di denuncia – Appaltatore – Controllo tecnico – Diligenza qualificata
Risoluzione per inadempimento – Gravità
Danno da mancato godimento – Prova
Compenso per opere inutili – Valutazione di merito
La decadenza prevista dall’art. 2226 c.c. si riferisce al contratto avente ad oggetto la redazione del progetto e non si estende all’attività di direzione dei lavori, la quale comporta obblighi ulteriori di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’opera.
Il direttore dei lavori è tenuto a controllare che l’opera sia eseguita a regola d’arte e in conformità al progetto, segnalando al committente eventuali errori o carenze riscontrati.
L’appaltatore che esegue un progetto predisposto da altri è responsabile dei vizi derivanti da errori progettuali se non abbia tempestivamente denunciato tali errori al committente, salvo che dimostri di aver operato con la normale diligenza e di essere stato indotto a eseguire l’opera per insistenza del committente.
L’appaltatore, quale soggetto tecnicamente qualificato, ha l’obbligo di controllare, nei limiti delle proprie cognizioni, la validità tecnica del progetto e di segnalare eventuali carenze o errori idonei a compromettere la corretta esecuzione dell’opera.
La risoluzione del contratto di appalto e di prestazione d’opera è giustificata quando l’inadempimento incida in modo grave sulla realizzazione dell’opera e ne comporti la necessità di demolizione e ricostruzione.
Il danno da mancato godimento dell’immobile durante il periodo di inutilizzabilità non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni, e può essere liquidato con riferimento al valore locativo del bene.
Il mancato riconoscimento di un compenso per opere ritenute inutili o inidonee costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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