Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34372 - pubb. 09/01/2025
Responsabilità professionale dell’avvocato, scelta del mezzo di impugnazione e appello incidentale tardivo
Cassazione civile, sez. III, 17 Gennaio 2017, n. 974. Pres. Preden. Est. Filadoro.
Responsabilità dell’avvocato – Scelta del mezzo di impugnazione – Colpa professionale – Incertezza giurisprudenziale
Appello incidentale tardivo – Valutazione della condotta
Nesso causale – Onere della prova – Danno risarcibile – Esclusione del danno in re ipsa
La responsabilità professionale dell’avvocato per la scelta del mezzo di impugnazione va valutata in relazione alla diligenza esigibile al tempo dell’incarico, tenendo conto del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali allora esistenti.
Non è configurabile colpa dell’avvocato quando la scelta del mezzo di impugnazione si collochi tra opzioni sostenute da orientamenti giurisprudenziali plausibili e non univoci al momento della decisione.
La proposizione dell’appello incidentale poi dichiarato tardivo non integra di per sé responsabilità professionale se la non definitività della sentenza impugnata e l’autonomia dei capi erano, all’epoca, oggetto di interpretazioni non consolidate.
Il cliente che agisce per responsabilità professionale deve provare il nesso causale tra l’asserito errore del difensore e il danno lamentato, dimostrando che, in caso di corretta condotta, l’esito del giudizio sarebbe stato diverso.
La perdita della possibilità di impugnare non comporta automaticamente un danno risarcibile, occorrendo la prova concreta della perdita del risultato utile conseguibile.
[La vicenda trae origine da una complessa sequenza processuale relativa a una controversia condominiale, nella quale Terraccina aveva incaricato l’avv. De Camelis di proporre impugnazione. Il legale aveva scelto di proporre appello incidentale, ritenendo non definitiva la pronuncia di primo grado; l’appello incidentale fu dichiarato inammissibile perché tardivo. Il cliente agì quindi per responsabilità professionale, deducendo che l’errata scelta del mezzo di impugnazione aveva determinato la perdita del diritto all’indennità di sopraelevazione.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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