Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34336 - pubb. 05/08/2025

Eccezione di prescrizione: carattere dispositivo, onere di tipizzazione e qualificazione del rapporto professionale

Cassazione civile, sez. II, 26 Agosto 1993, n. 9019. Pres. D'Avino. Est. Trojia.


Prescrizione – Carattere dispositivo – Onere di tipizzazione – Eccezione generica di prescrizione – Limiti del potere del giudice – Prescrizione estintiva e presuntiva – Incompatibilità logica


Qualificazione del rapporto – Incarico professionale – Riconoscimento del debitore


Professioni intellettuali – Prestazioni non tipizzate


Illiceità dedotta – Irrilevanza ai fini della natura professionale



Il carattere dispositivo della prescrizione comporta che la parte che la eccepisce debba tipizzarla secondo una delle ipotesi previste dalla legge, con le necessarie allegazioni di fatto idonee a renderla comprensibile e individuabile.


Pertanto, ove venga sollevata genericamente l’eccezione di prescrizione, il giudice deve limitarsi a considerare la prescrizione ordinaria e non può prendere in esame la prescrizione presuntiva in assenza di esplicita precisazione della parte.


Tra prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva sussiste incompatibilità logica, tale da impedirne la contemporanea proposizione nello stesso giudizio.


La qualificazione del rapporto come incarico di natura professionale può fondarsi su un esplicito riconoscimento contenuto in una ricognizione di debito proveniente dai committenti.


Al di fuori delle professioni tipizzate dall’art. 2229 c.c., possono costituire oggetto di lavoro autonomo anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate.


La mera allegazione di illiceità del rapporto non è idonea, di per sé, ad escludere la natura professionale della prestazione resa.


[Il professionista aveva ricevuto assegni poi sostituiti da titoli cambiari non pagati; la domanda era stata accolta nei precedenti gradi di giudizio, con esclusione delle eccezioni di prescrizione sollevate dai convenuti e qualificazione del rapporto come incarico di natura professionale e non di mediazione.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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