Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34172 - pubb. 15/01/2026

Vendita dell'azienda e diritto di prelazione

Tribunale Brindisi, 23 Dicembre 2025. Est. Natali.


Concordato in continuità - Vendita coattiva - Conduttore - Prelazione - Aggiudicatario Opponibilità - Configurabilità


Concordato in continuità - Vendita coattiva - Conduttore - Prelazione - Correttivi procedurali - Necessità - Partecipazione alla gara - Onere - Previsione - Prelazione - Esercizio in occasione del primo esperimento di vendita


Concordato in continuità - Vendita coattiva - Conduttore - Prelazione - Correttivi


Concordato in continuità - Vendita coattiva - Procedura di gara - Caducazione anche ex officio - Principi generali in materia di autotutela amministrativa - Fondamento


Concordato in continuità - Vendita coattiva - Procedura di gara - Mancata pubblicizzazione della prelazione - Grave irregolarità - Libera formazione volontà partecipativa - Impedimento



Costituisce principio interpretativo in via di sedimentazione interpretativa quello per cui la prelazione in ambito concorsuale può essere ammessa e ritenersi opponibile all’eventuale aggiudicatario solo ove sorretta da una specifica base volontaristica, essendo recessivi in materia i principi della disciplina locatizia vincolistica di cui alla l. n. 392 del 1978.


Il condivisibile principio, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prelazione sarebbe opponibile al Concordato e all’eventuale aggiudicatario solo se espressamente pattuita, per poter essere compatibile con la logica della massimizzazione della soddisfazione del ceto creditorio, sottesa alle procedure concorsuali, deve trovare un duplice correttivo che possa arginare un diritto del conduttore che trova fondamento anche nella necessità di assicurare tutela agli investimenti spesso ingenti, posti in essere dall’imprenditore e che, diversamente, potrebbe tradursi in un inammissibile privilegio in favore di un soggetto privato a discapito degli interessi della massa, ovvero l'imposizione dell'onere della partecipazione alla gara nonché di quello di esercitare la prelazione necessariamente in occasione del primo esperimento d'asta, con conseguente estinzione dello stesso dopo l’esaurimento dello stesso.


In assenza dei necessari correttivi temporali e partecipativi, il conduttore si trova nell'ingiustificata posizione di spettatore passivo di una competizione della quale può attendere l'esito finale, appropriandosi del bene della vita conteso, senza alcun contributo all'alimentazione della dinamica competitiva, centrale non solo nell'impianto del Codice della Crisi ma anche dell'ordinamento eurounitario, in seno al quale il favor competitionis costituisce presupposto logico indefettibile per l'avversarsi di quella struttura concorrenziale del mercato che è l'unica a poterne garantire l'efficienza.


Pur in assenza di una disciplina espressa, la caducazione anche ex officio della procedura di gara deve ritenersi ammissibile perché espressiva dei principi generali in materia di autotutela amministrativa secondo cui il ripristino della legalità e della trasparenza rappresenta obiettivo primario dell'esercizio di un pubblico potete - specie se connesso all'esercizio della funzione giurisdizionale - imponendosi ad ogni altro interesse antagonista.


La mancata pubblicizzazione della prelazione, pattuita in favore del conduttore, costituisce grave irregolarità in quanto idonea a ingenerare un quadro conoscitivo fortemente compromesso dalla non conoscenza di una clausola essenziale del contratto gestorio, stipulato con il conduttore, essendo evidente che la programmata prelazione è idonea, potenzialmente, a svuotare l'effettività della dinamica concorrenziale ponendo il prelazionario in una condizione di favore e di sostanziale privilegio, a lui essendo riservata l'ultima parola sull'aggiudicazione del bene della vita conteso. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)




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