Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34166 - pubb. 23/01/2026
Diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per il bene comune ex art. 1134 c.c.
Cassazione civile, sez. II, 17 Giugno 2025, n. 16351. Pres. Scarpa. Est. Guida.
CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - DAL CONDOMINO - Condominio - Diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per il bene comune ex art. 1134 c.c. - Requisito dell'urgenza - Necessità - Conseguenze - Spese ordinate dal giudice con provvedimento d'urgenza - Possibilità di attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c. - Carattere di urgenza - Esclusione
Il condomino che, senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, ha anticipato spese per opere di conservazione della cosa comune, ha diritto al loro rimborso purché ne dimostri l'urgenza ex art. 1134 c.c., la quale ricorre se esse sono state sostenute per opere da eseguirsi senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condòmini, al fine di evitare un possibile nocumento allo stesso condomino, a terzi o alla cosa comune, cosicché non possono considerarsi urgenti spese già precedentemente ordinate dal giudice con provvedimento d'urgenza, suscettibile di attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c.. (massima ufficiale)
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