Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32893 - pubb. 29/03/2025

Cessioni in blocco: verifica della continuità della titolarità ed elenco crediti non sottoscritto privo di riferimenti contrattuali

Tribunale Roma, 14 Marzo 2025. Est. Colazingari.


Cessioni in blocco – Prova del credito – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Prova della cessione originaria – Elenco crediti non sottoscritto



Chi agisce in via monitoria per il pagamento di un credito ceduto ha l’onere di dimostrare documentalmente la propria titolarità, salvo esplicito o implicito riconoscimento del debitore. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco ex art. 58 TUB esonera dalla notifica al debitore, ma non dalla prova dell’inclusione specifica del credito nel perimetro della cessione, la cui assenza comporta il difetto di legittimazione attiva e la revoca del decreto ingiuntivo.


[Nel caso di specie, ITACAPITAL ha prodotto un avviso di cessione in blocco da Banca Ifis S.p.A. a ITACAPITAL S.r.l., pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma non ha fornito prova della cessione originaria da Findomestic a Banca Ifis, rendendo impossibile verificare la continuità della titolarità. Inoltre, L’elenco crediti prodotto da ITACAPITAL era privo di valore probatorio, essendo un mero elenco non sottoscritto e privo di riferimenti contrattuali.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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