Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32891 - pubb. 29/03/2025

Concordato preventivo e acquisizione asettica e acritica dei dati aziendali da parte dell’attestatore

Tribunale Lodi, 04 Marzo 2025. Pres. Giuppi. Est. Varesano.


Concordato preventivo – Attestatore – Acquisizione asettica e acritica dei dati aziendali – Inadempimento – Sussistenza


Concordato preventivo – Compimento di atti in frode da parte della società in concordato preventivo – Rilevanza ai fini del giudizio di inadempimento dell’attestatore – Esclusione



Affinché possa dirsi aver operato con adeguata diligenza professionale, ex art. 1176 comma 2, c.c., l’attestatore che ha predisposto la relazione di cui all’art. 161 comma 3 l.fall. è chiamato ad esaminare e verificare compiutamente e approfonditamente i dati comunicatigli dalla società, verificandone l’attendibilità anche alla luce degli accadimenti preconcorsuali, al fine di raggiungere l’obiettivo di una effettiva informazione dei creditori, sicché un’acquisizione asettica e acritica di tali dati deve ritenersi essa stessa espressione di inadempimento dell’attestatore, essendo suo onere, a fronte della ricezione da parte della società di dati inesatti, insufficienti o incompleti, contestare la circostanza, richiederne l’integrazione e, in via di estremo subordine, in caso di mancata integrazione, valutare l’opportunità di rinunciare all’incarico ricevuto.


In difetto di tali ulteriori accertamenti ed approfondimenti che l’attestatore è chiamato ad effettuare, la mera circostanza che l’attestatore medesimo non fosse a conoscenza degli atti in frode posti in essere dalla società in concordato, né avesse il dovere giuridico di impedirli, non esclude l’addebitabilità allo stesso di profili di inadempimento al proprio incarico professionale tali da giustificare l’esclusione del credito dal passivo fallimentare. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima dell’Avv. Francesco Dimundo


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