Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32872 - pubb. 26/03/2025

Legittimazione al reclamo nel procedimento di omologazione di accordi di ristrutturazione

Appello Firenze, 07 Marzo 2025. Pres. Delle Vergini. Est. Nicoletti.


Accordi di ristrutturazione - Opposizione - Legittimazione a proporre reclamo ex art. 739 c.p.c.



“Nel procedimento di omologazione degli accordi di ristrutturazione, il creditore non aderente che, pur ritualmente destinatario della notifica dell’istanza di omologa, non proponga opposizione nei termini di legge, non assume la qualità di parte del procedimento e non è, pertanto, legittimato a proporre reclamo ex art. 739 c.p.c. contro il provvedimento di omologazione.”

 

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La Corte d’Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal Comune avverso la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti con effetti estesi ex art. 57 CCII. Il piano prevedeva il soddisfacimento del creditore ipotecario di primo grado mediante versamenti correlati alle vendite immobiliari, il pagamento parziale degli altri creditori mediante finanza esterna e il pagamento integrale dei crediti fiscali mediante definizione agevolata. Il Comune, quale creditore non aderente, aveva ricevuto notifica dell’istanza di omologazione ma non aveva proposto opposizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. L. V.


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