Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32865 - pubb. 26/03/2025

Omologa ex art. 70 CCII: con l’improcedibilità dell’esecuzione pendente il giudice liquida le spese a carico del creditore procedente

Tribunale Bari, 11 Marzo 2025. Est. Ruffino.


Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Omologazione – Pendenza di procedura esecutiva immobiliare sospesa – Declaratoria di improcedibilità – Liquidazione spese degli ausiliari – Necessità – Onere a carico del creditore procedente – Sussistenza



In sede di declaratoria della improcedibilità dell’esecuzione pendente, a seguito dell’omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, il Giudice dell’Esecuzione deve liquidare le competenze degli ausiliari della procedura ponendo il relativo pagamento, in mancanza della fase distributiva, a carico del procedente in via di anticipazione secondo la regola generale dell’art. 8 T.U. n. 115/2002 (cfr., in fattispecie analoga, Cass. n. 22800/2019, che, in caso di declaratoria di improcedibilità dell’esecuzione per intervenuto fallimento del debitore, afferma che “le competenze dell'ausiliario vanno poste a carico del creditore procedente e, cioè, del soggetto tenuto ad anticipare le spese per gli atti del procedimento da lui avviato, in quanto il vincolo del pignoramento permane sino a che i beni non siano venduti nell'ambito della procedura fallimentare o questa non sia altrimenti chiusa, con la conseguenza che la procedura esecutiva, esistendo ancora i beni, può nuovamente liberamente svolgersi”). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Vittorio Tarsia del Foro di Bari
Massima dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

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