Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32862 - pubb. 25/03/2025

Omologazione del concordato preventivo in continuità in presenza di voto contrario dell’Agenzia delle Entrate

Tribunale Palermo, 05 Marzo 2025. Pres. Barone. Est. Corsini.


Tribunale – Concordato preventivo – Continuità diretta ed indiretta – Gruppo di imprese – Competenza territoriale – Fattispecie



La formulazione in negativo dell’art. 112, 1° comma, lett. f), del C.C.I.I. per l’ipotesi del concordato preventivo in continuità rende evidente che l’oggetto dell’esame non è l’accertamento dell’idoneità del piano a regolare la crisi, ma la non implausibilità dello stesso a consentire il risanamento dell’impresa, impedendo dunque il verificarsi dell'insolvenza o consentendo il suo superamento; ne consegue che comunque il piano deve avere un grado minimo, ma apprezzabile, di plausibilità.


In presenza di piano che preveda il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, contribuiti e premi, laddove venga contestata non la sussistenza di un soddisfacimento “non deteriore” rispetto all’alternativa liquidatoria ai sensi dell’art. 88, 4° comma, C.C.I.I. bensì la fattibilità complessiva del piano, il Tribunale è tenuto a scrutinare tali doglianze giacché esse rientrano nell’ambito delle verifiche rimesse ex officio al Giudice del giudizio di omologazione.


In caso di concordato in continuità non approvato dall’amministrazione finanziaria o dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza ed assicurazioni obbligatorie, il tribunale, ai sensi dell’art. 88, 4° comma, C.C.I.I. applicabile alle proposte di transazione presentate successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 136/2024, ivi comprese quelle aventi carattere di sostanziale novità rispetto a quelle precedentemente proposte, omologa il concordato (c.d. “cram down” fiscale) se la proposta di soddisfacimento dei predetti creditori pubblici risulta non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziaria e l’adesione di tali soggetti è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall’art. 112, 2° comma, lett. d).


[Nella fattispecie il Tribunale ha omologato un concordato preventivo in continuità nel quale avevano votato a favore della proposta 3 classi, tra cui una privilegiata, delle 6 classi ammesse al voto e l’Agenzia delle Entrate aveva votato contro sollevando dubbi sulla fattibilità del piano]. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massime dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Napoli


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