Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32856 - pubb. 25/03/2025
La Legittimazione processuale nel procedimento esecutivo
Tribunale Arezzo, 03 Febbraio 2025. Est. Pani.
Pignoramento – Contemplatio domini omessa – Legittimazione attiva – Poteri officiosi del giudice – Titolarità del credito – Sospensione
Pignoramento – Nullità
Nel contesto del diritto processuale esecutivo, l'assenza di legittimazione attiva del procedente, come nel caso di un pignoramento effettuato da un soggetto non titolare del credito, costituisce un vizio insanabile che il giudice deve rilevare d'ufficio, determinando l'improcedibilità dell'esecuzione, indipendentemente dalle decadenze o dalle eccezioni delle parti.
L'eccezione di tardività dell'opposizione non preclude al giudice il potere-dovere di rilevare d'ufficio la carenza di legittimazione attiva del procedente, che si configura come vizio radicale dell'azione esecutiva, conducendo all'improcedibilità della stessa.
Il pignoramento trascritto a favore della procuratrice della società creditrice, oltre a non rappresentare in maniera inequivocabilmente corretta, agli occhi di terzi, l’effettivo rapporto giuridico sottostante, non è idoneo ad espletare l’effetto di garanzia riconosciuto al creditore pignorante dal sistema normativo vigente. (Pasquale Lamacchia) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Pasquale Lamacchia
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