Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32822 - pubb. 18/03/2025
Le spese di lite nel giudizio di opposizione alla omologazione di un piano di ristrutturazione in continuità aziendale
Tribunale Brescia, 30 Gennaio 2025. Pres. Bruno. Est. Baldissera.
Piano di ristrutturazione in continuità aziendale ex art. 64 bis e ss. CCI – Omologazione – Opposizione – Spese di lite
Nel giudizio di opposizione alla omologazione (nel caso di specie di piano di ristrutturazione in continuità aziendale ex art. 64 bis e ss. CCI) “le spese di lite nei rapporti fra la proponente e l’opponente vanno regolate in ragione della soccombenza, e dunque vanno poste a carico della seconda; esse si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all’attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell’importanza e della complessità delle questioni trattate.
Al riguardo, va infatti osservato, in termini generali, come secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità il giudizio di opposizione all’omologazione assume carattere contenzioso vedendo la contrapposizione fra la posizione del creditore opponente e della società debitrice in merito all’esistenza o meno del diritto della seconda ad essere ammessa alla soluzione della crisi (cfr. Cass. n. 5127/2022).
[Nel caso in esame, tenuto conto del modesto credito in questione e della semplicità delle difese, è congruo adottare il parametro del valore del credito esposto, riconoscendosi le fasi di studio e introduttiva a valori medi, e quella decisoria a valori minimi, stante la semplicità del modello decisorio, esclusa invece la fase istruttoria, non espletata.” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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