Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32808 - pubb. 14/03/2025

Nella liquidazione controllata il limite del mantenimento è fissato alla stregua del criterio dell’incapiente

Tribunale Benevento, 03 Febbraio 2025. Pres., est. D'Orsi.


Liquidazione Controllata – Determinazione del limite del mantenimento – Criterio di soglia stabilito per l’incapiente nell’art. 283 c.2 CCII – Applicabilità



In tema di liquidazione controllata, la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del debitore deve essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo tendenzialmente applicazione del criterio indicato nell’art. 283, comma II, CCI che le quantifica in rapporto «all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE» (con una maggiorazione legata alle spese necessarie alla produzione del reddito del debitore): la sua concreta determinazione deve essere, in ogni caso, rimessa al Giudice Delegato, una volta aperta la liquidazione, e dopo che sarà stato possibile acquisire una conoscenza più puntuale e completa delle risorse economiche e finanziarie e degli esborsi necessari al mantenimento. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

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