Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32802 - pubb. 13/03/2025

Irreperibilità del testamento olografo mediante la produzione di una copia informale

Cassazione civile, sez. II, 18 Febbraio 2025, n. 4137. Pres. Manna. Est. Picaro.


Irreperibilità del testamento olografo di cui si produca una copia informale - Equiparazione alla sua distruzione - Effetti - Presunzione di revoca tacita - Sussistenza - Conseguenze - Mancato disconoscimento della conformità della copia dell'olografo all’originale - Irrilevanza - Prova dell'esistenza del testamento - Ammissibilità - Contenuto - Fattispecie



L'irreperibilità del testamento olografo, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo, mediante la produzione di una copia informale, è equiparabile alla sua distruzione che ingenera una presunzione di revoca dello stesso, non scalfita dal mancato disconoscimento della conformità all'originale - rilevante solo una volta che sia superata la detta presunzione - rispetto alla quale grava su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo"; tale prova, salvo che la scomparsa sia dovuta a chi agisce per la ricostruzione del testamento medesimo, può essere data con ogni mezzo, dimostrando l'esistenza dell'olografo al momento della morte ovvero che esso, seppur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore ovvero, ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto sufficienti, al fine di superare la presunzione di revoca del testamento olografo andato smarrito del quale era stata poi pubblicata una copia, le firme apposte sulle pagine della copia dal de cuius, le dichiarazioni di natura non confessoria rese in sede di interrogatorio formale del notaio che lo aveva pubblicato unitamente alle deposizioni rese dalle sue segretarie, basate queste ultime tuttavia sulle dichiarazioni rese in proprio favore dal predetto notaio e quindi prive di valore probatorio). (massima ufficiale)




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