Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32793 - pubb. 12/03/2025

Subingresso del nuovo creditore nella titolarità di un credito già ammesso al passivo e domanda di insinuazione tardiva

Cassazione civile, sez. I, 25 Febbraio 2025, n. 4966. Pres. Cristiano. Est. Dongiacomo.


Fallimento - Disciplina anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 5/2006 - Subingresso del nuovo creditore nella titolarità di un credito già ammesso al passivo - Domanda di insinuazione tardiva



"Nella disciplina anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 5/2006, il subingresso del nuovo creditore nella titolarità di un credito già ammesso al passivo richiede necessariamente la proposizione di una domanda di insinuazione tardiva. Ne consegue che, laddove il nuovo creditore intenda esercitare un’azione di responsabilità per tardiva esecuzione del riparto parziale nei confronti del curatore fallimentare, egli può dirsi legittimato soltanto dal momento in cui l’insinuazione sia stata accolta. La legittimazione a tale tipo di azione presuppone la spendita della qualità di creditore concorsuale incluso nello stato passivo della procedura fallimentare."

 

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La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un creditore, che aveva chiesto il risarcimento danni nei confronti del curatore fallimentare, accusandolo di aver ritardato l’esecuzione del piano di riparto parziale in una procedura fallimentare avviata nel 1988. Il ritardo avrebbe comportato la mancata percezione di interessi sulle somme dovute ai creditori.

 

La Corte d’Appello di Napoli aveva già rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che:

 

Il piano di riparto parziale era stato sospeso legittimamente a causa della presentazione di una nuova proposta di concordato fallimentare, che prevedeva il pagamento integrale dei creditori.

 

L’omologa del concordato era intervenuta solo nel 2008, e il giudice delegato aveva disposto di non procedere ai pagamenti fino alla chiusura del fallimento.

 

Il trattenimento delle somme residue era stato autorizzato per far fronte a imposte (ICI e imposta di registro).

 

La Suprema Corte ha confermato la decisione, escludendo la responsabilità della curatrice. Ha ribadito che, in assenza di provvedimenti specifici che imponessero l’immediata esecuzione del riparto, non si poteva imputare alcun ritardo ingiustificato. Inoltre, ha chiarito che nella disciplina anteriore alla riforma del D.Lgs. n. 5/2006, il nuovo creditore, subentrato nella titolarità di un credito già ammesso al passivo, deve necessariamente presentare una domanda di insinuazione tardiva. Solo dopo l’accoglimento di tale domanda egli acquisisce la qualità di creditore concorsuale e può agire in giudizio per far valere eventuali responsabilità della curatela.

 

Poiché il creditore era diventato tale solo nel 2008, il suo diritto di agire per il risarcimento del danno poteva sorgere solo da quel momento, escludendo ogni possibile responsabilità della curatrice per il periodo precedente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. A. D.


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