Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32792 - pubb. 11/03/2025
Gli elementi di valutazione della convenienza del piano concordatario rispetto alla liquidazione giudiziale
Tribunale Termini Imerese, 25 Febbraio 2025. Pres. Rini. Est. Debernardi.
Concordato preventivo – Cram down – Valore di liquidazione – Paramenti di valutazione
"Nel concordato preventivo con continuità aziendale indiretta, il tribunale può omologare la proposta anche in presenza del voto contrario di una o più classi di creditori, compresi i creditori pubblici, qualora siano soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 112, comma 2, C.C.I.I. e il piano garantisca un trattamento non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria. La locuzione 'mancanza di adesione' di cui all’art. 88, comma 2-bis, C.C.I.I. deve essere interpretata in senso ampio, includendo sia l’assenza di voto che il voto negativo, consentendo l’applicazione del cram down fiscale e previdenziale."
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Il Tribunale di Termini Imerese ha dato conto delle ragioni per cui il concordato preventivo con continuità aziendale indiretta fosse più conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale sulla base di diversi fattori analizzati nella relazione del Commissario Giudiziale e nel parere del professionista attestatore.
Il valore dell’attivo concordatario, in entrambe le soluzioni prospettate (sfruttamento dell’impianto fotovoltaico o locazione della superficie), è stato considerato superiore a quello ottenibile in caso di liquidazione giudiziale, perché 1) nel concordato i creditori avrebbero beneficiato di flussi di cassa futuri derivanti dall’uso dell’impianto fotovoltaico o dalla locazione della superficie, elementi che non sarebbero stati disponibili in una procedura liquidatoria; 2) in liquidazione giudiziale, l’impianto fotovoltaico sarebbe stato venduto separatamente dall’immobile, con un probabile deprezzamento dovuto alla perdita di sinergie tra impianto e capannone; 3) la finanza esterna di € 120.000 offerta dal terzo assuntore era disponibile solo in caso di omologa del concordato e non in liquidazione giudiziale.
Il Commissario Giudiziale ha anche osservato come nella liquidazione giudiziale il realizzo dei beni sarebbe avvenuto con procedure competitive lunghe e costose, le quali avrebbero comportato una riduzione del valore effettivamente distribuito ai creditori, mentre nel concordato le risorse sarebbero state distribuite in tempi più brevi grazie alla continuità aziendale e all’apporto della finanza esterna.
L’esistenza di contenziosi in corso (sulla titolarità dell’impianto fotovoltaico e su altre poste patrimoniali) avrebbe inoltre reso incerto il valore effettivo dell’attivo in liquidazione giudiziale, mentre il piano concordatario forniva soluzioni già strutturate per garantire la soddisfazione dei creditori.
La società aveva infine ottenuto l’adesione alla “rottamazione quater” per i debiti fiscali, ma il pagamento delle rate sarebbe stato sostenibile solo in un’ipotesi di continuità aziendale, posto che in caso di liquidazione giudiziale, il mancato rispetto della rateizzazione avrebbe comportato la decadenza dai benefici fiscali, con conseguente aggravio per la massa creditoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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