Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32787 - pubb. 11/03/2025

L’obbligazione del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR può essere ridotta o limitata in base alla falcidia concordataria?

Appello Milano, 05 Febbraio 2025. Pres. Ravazzoni. Est. Pattumelli.


Concordato preventivo – Obbligazione del Fondo di garanzia INPS – Falcidia concordataria



“L’obbligazione del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR ai lavoratori ha natura previdenziale e autonoma e, pertanto, non può essere ridotta o limitata in base alla falcidia concordataria applicata ai crediti di lavoro nell’ambito della procedura concorsuale del datore di lavoro. La garanzia offerta dal Fondo è integrale, quale che sia la percentuale di soddisfazione prevista dal concordato.”

 

* * *

 

La Corte d’Appello di Milano si è pronunciata su un appello proposto da un datore di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 237/2023. La questione centrale riguarda l’obbligo del Fondo di Garanzia di erogare integralmente il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) ai lavoratori, indipendentemente dalla falcidia concordataria applicata ai crediti privilegiati nell’ambito del concordato preventivo della società datrice di lavoro.

 

In primo grado, il Tribunale di Como aveva condannato l’appellante al pagamento di somme dovute ai lavoratori, riconoscendo che il Fondo di Garanzia non poteva opporre ai dipendenti la falcidia concordataria.

 

La Corte ha rigettato l’appello, confermando la sentenza di primo grado statuendo che 1) l’art. 2, comma 2, L. 297/1982 impone al Fondo di Garanzia di coprire integralmente il TFR, senza riduzioni derivanti dal concordato preventivo della società datrice di lavoro; 2) l’obbligazione del Fondo ha natura previdenziale e autonoma, distinta da quella del datore di lavoro, e non è soggetta ai limiti derivanti dalla procedura concorsuale; 3) la falcidia concordataria si applica solo ai rapporti tra il datore di lavoro e i suoi creditori, ma non può pregiudicare il diritto del lavoratore a ottenere l’integrale pagamento del TFR dal Fondo; 4) la nuova disposizione dell’art. 47, comma 5-bis, L. 428/1990, conferma questa interpretazione, garantendo ai lavoratori il pagamento integrale del TFR anche in caso di cessione d’azienda o di procedura concorsuale; 5) infine, la giurisprudenza della Cassazione ha già riconosciuto l’autonomia dell’obbligazione del Fondo, escludendo la possibilità di opporre ai lavoratori le limitazioni derivanti da un concordato (Cass. 7.5.2015, n. 9210; Cass. 2.9.2024, n. 23467).



Segnalazione del Dott. L. V.


Testo Integrale