Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32785 - pubb. 11/03/2025
Concordato semplificato: rispetto dell’ordine delle cause di prelazione o equivalenza di risultato con la liquidazione giudiziale?
Appello Catania, 26 Febbraio 2025. Pres. Balsamo. Est. Rao.
Concordato semplificato – Rispetto dell’ordine delle cause di prelazione – Equivalenza di risultato con la liquidazione giudiziale
"Nel concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione costituisce un requisito inderogabile per l’omologazione, non potendo essere surrogato dal principio dell’equivalenza di risultato con la liquidazione giudiziale o dall’assicurazione di una generica utilità per i creditori. La falcidia dei crediti privilegiati è dunque ammissibile solo in caso di incapienza del bene su cui grava la garanzia, e non quando l’attivo disponibile consente il pagamento integrale."
* * *
La Corte di Appello di Catania ha rigettato il reclamo presentato contro il decreto del Tribunale di Siracusa che aveva negato l’omologa di una proposta di concordato semplificato ai sensi dell’art. 25-sexies CCII. Il Tribunale aveva rilevato una violazione dell’ordine delle cause di prelazione, in quanto la proposta prevedeva la falcidia dei crediti privilegiati nonostante l’attivo disponibile ne consentisse il pagamento integrale.
La parte reclamante sosteneva che il Tribunale avesse interpretato in maniera troppo rigida l’art. 25-sexies, comma 5, CCII, trascurando che l’omologazione della proposta dipende anche da altri fattori, come l’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e l’assicurazione di una qualche utilità per ciascun creditore.
La Corte di Appello ha respinto il reclamo, confermando che il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione è un principio inderogabile. Ha chiarito che la regola dell’assenza di pregiudizio e quella dell’utilità della proposta non possono sostituire il principio della priorità assoluta dei creditori privilegiati, ma devono coesistere con esso. L’unica eccezione a tale regola si verifica in caso di incapienza del bene su cui grava la garanzia, circostanza non ricorrente nel caso di specie. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Consulta il Massimario Ragionato della Composizione negoziata della crisi ->
Testo Integrale