Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32773 - pubb. 07/03/2025

Misure cautelari reali penali e revoca parziale del piano di riparto approvato in sede di liquidazione controllata

Tribunale Torre Annunziata, 11 Febbraio 2025. Pres. Musi. Est. Magliulo.


Tribunale – Liquidazione controllata – Sequestro penale – Piano riparto – Revoca parziale – Reclamo



Dagli art. 317 CCII si desume che il legislatore, salve le eccezioni contemplate dagli artt. 318 e 319 CCII, ha adottato un sistema normativo fondato sulla prevalenza delle misure cautelari reali penali rispetto alla gestione concorsuale di beni per i quali è prevista la confisca sia obbligatoria che facoltativa, anche per equivalente, con conseguente applicazione degli artt. 63 e 64 del D. Lgs. n. 159/2011 e quindi con esclusione, o separazione, di detti beni dalla liquidazione giudiziale, che sono destinate a chiudersi in assenza di altri beni.


Pertanto, considerato che la liquidazione controllata va considerata come una editio minor della liquidazione giudiziale, dotata di una specifica disciplina positiva ma a cui, sia per effetto di norme espresse di rinvio che per effetto di interpretazione analogica, è estesa gran parte della disciplina della liquidazione giudiziaria, va rigettato il reclamo proposto dal creditore ipotecario avverso il provvedimento di revoca parziale del piano di riparto, disposto dal G.D. in una procedura di liquidazione controllata, sulla scorta del fatto che una parte del ricavato distribuito è frutto della vendita di beni oggetto di un precedente sequestro conservativo trascritto, reso pubblico anche nell’avviso di vendita, successivamente sfociato in una confisca, a carico del debitore, fino ad un determinato importo. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massime dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Napoli


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