Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32772 - pubb. 07/03/2025
Domanda di apertura di liquidazione giudiziale: valutazione della insolvenza e sindacato giudice
Tribunale Salerno, 26 Febbraio 2025. Pres., est. Valiante.
Domanda di apertura liquidazione giudiziale – Insolvenza – Sussistenza – Sindacato giudice
Il riscontro della sussistenza dello stato di insolvenza si concreta in un giudizio di probabilità avente per oggetto la capacità finanziaria del debitore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in relazione al quale il Giudice deve descrivere, nella motivazione, gli elementi esaminati. Va infine osservato che di regola lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino appunto che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; infatti di regola si ritiene che l’incapacità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni si manifesti attraverso uno o più inadempimenti o attraverso alcune situazione descritte come sintomatiche dell’insolvenza, come rivelatrici dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni tra le quali vi sono anche: a) la cessazione dell’attività produttiva; b) il licenziamento dei dipendenti; c) l’abbandono della sede sociale; d) l’irreperibilità e la latitanza dell’imprenditore; e) la pluralità degli inadempimenti; f) l’entità degli inadempimenti; g) il perdurare nel tempo degli inadempimenti; h) l’intervenuta levata nell’ultimo anno di protesti per importi significativi; i) l’effettuazione di pagamenti anomali vale a dire non attraverso la tempestiva consegna di somme di denaro e/o di titoli di credito regolarmente datati ma, ad esempio, attraverso la sistematica emissione di titoli di credito post-datati, la cessione come corrispettivo di altri beni; l) la contrazione di ulteriori debiti ad elevato tasso di interesse; m) la cessione dei beni strumentali; n) l’avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale; o) l’eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale; p) la diminuzione fraudolenta dell’attivo. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Luca Caravella
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