Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32765 - pubb. 06/03/2025
Trasporto aereo e interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c.
Tribunale Venezia, 21 Febbraio 2025. Est. Aceto.
Interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. - Compensazione pecuniaria - Voli cancellati o in ritardo ex art. 7 Reg. CE 261/04
Anche per quanto riguarda i cosiddetti “indennizzi automatici” spettanti ai passeggeri di compagnia aerea che ha cancellato o ritardato ingiustificatamente il volo previsti dal Reg. CE 261/04 si applicano gli interessi al saggio di mora di cui all’art. 1284 comma 4 c.c., in applicazione del principio di diritto sancito da Cass. civ. n. 61/2023 che ha stabilito che tale saggio si applica a tutte le obbligazioni pecuniarie a prescindere dalla loro fonte. (Guido Paralupi) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Guido Paralupi - Foro di Reggio Emilia
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