Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32764 - pubb. 06/03/2025
Domanda di liquidazione giudiziale: requisiti dimensionali soggettivi e onere della prova
Tribunale Salerno, 26 Febbraio 2025. Pres., est. Valiante.
Domanda di apertura liquidazione giudiziale – Requisiti dimensionali soggettivi – Insussistenza – Onere della prova a carico del debitore
Nel decreto di fissazione dell’udienza si è disposto che il debitore, nel costituirsi, depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, se non è soggetto all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l’intera esistenza dell'impresa che abbia avuto una minore durata; inoltre in tale atto si è anche chiesto alla cancelleria ai sensi degli artt. 41, anche c. 6, e 367 CCII di acquisire i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII e se del caso anche per i soci illimitatamente responsabili. Il debitore con tale provvedimento è stato anche avvisato: che il procedimento è volto all’accertamento dei presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale; che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale i debitori che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali consistenti nel a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro; b) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro; c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro) ; che il debitore ha facoltà di presenziare all’udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di nominare un difensore di fiducia; che il debitore ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento in cancelleria qualora non costituito con difensore; che quindi è il debitore ad avere l’onere della prova della propria non fallibilità dimostrando il possesso congiunto dei predetti tre requisiti dimensionali mediante il deposito dei prescritti documenti o se del caso con strumenti probatori alternativi (Cassazione civile, sez. VI, 25/06/2020 n. 12681). (Luca Caravella) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Luca Caravella
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