Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32758 - pubb. 05/03/2025
Corte d’Appello di Venezia: le rimesse solutorie vanno calcolate sul saldo rettificato e non sul saldo banca
Appello Venezia, 14 Febbraio 2025. Pres. Santoro. Est. Bressan.
Azione di ripetizione di indebito bancario – Eccezione di prescrizione – Individuazione delle rimesse solutorie – Necessità di previa rettifica del saldo – Sussistenza
Azione di ripetizione di indebito bancario – Spettanza degli interessi legali giudiziali ex art. 1284 c.c. comma 4 dalla domanda giudiziale – Sussistenza
Azione di ripetizione di indebito bancario – Prescrizione interessi creditori attivi – Pendenza di rapporto di conto corrente – Non sussiste
Per stabilire se il correntista abbia o meno diritto di ripetere dalla banca le somme già pagate bisogna prima ripulire il conteggio da tutte le somme illegittimamente calcolate ed applicate dalla banca, così da individuare se residua, o meno, un eventuale ulteriore credito della stessa e poi, una volta verificato che la banca non ha alcun credito nei confronti del cliente, si eliminano gli importi che la banca astrattamente dovrebbe restituire al cliente che li ha già pagati, ma per i quali è maturata la prescrizione decennale.
L'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi in linea generale per tutte le obbligazioni pecuniarie per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito fino al momento del pagamento.
Gli interessi attivi possono prescriversi sull’eventuale indebito da percepire solo per il periodo successivo alla chiusura del conto corrente e non invece finché lo stesso risulta aperto. Finché il conto è aperto si tratta solo di annotazioni di dare/avere sul medesimo conto, dove l’unica prescrizione che opera è quella delle rimesse solutorie. (Alessandro Stievanin) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Alessandro Stievanin
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