Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32752 - pubb. 05/03/2025

Azione revocatoria di concessione di ipoteca con contestuale pattuizione di un piano di rateizzazione

Cassazione civile, sez. I, 11 Febbraio 2025, n. 3450. Pres. Ferro. Est. Fidanzia.


Amministrazione straordinaria – Azione revocatoria – Ipoteca – Contestuale pattuizione di un piano di rateizzazione



"In tema di revocatoria fallimentare, quando una garanzia (nella specie, ipoteca) sia rilasciata a favore del creditore dopo che si sia già verificato l'inadempimento del termine originario di pagamento, il debito può considerarsi scaduto, per gli effetti di cui all'art. 67 comma 1 n. 4 L.FALL., a nulla rilevando che tra debitore e creditore venga contestualmente pattuito un piano di rateizzazione (o una dilazione di pagamento), allorché risulti che in effetti il nuovo termine che ne deriva è concesso proprio sul presupposto della costituzione della garanzia e così tali operazioni sono legate da un nesso teleologico unitario." (Principio di diritto enunciato dalla Corte)

 

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La Cassazione ha esaminato l'opposizione proposta da I.F. ITALIA Spa contro il decreto del G.D. della procedura di amministrazione straordinaria di A.B. Meccanica Spa, che aveva escluso la prelazione ipotecaria, ammettendo il credito solo in chirografo. Il Tribunale di Milano aveva ritenuto revocabile l'ipoteca costituita in favore di I.F. ITALIA Spa in quanto il debito originario era stato oggetto di un piano di rateizzazione, e dunque non risultava più scaduto al momento dell’iscrizione ipotecaria.

 

La Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la concessione di un piano di rientro o di una dilazione di pagamento non modifica la scadenza del debito ai fini della revocabilità dell'ipoteca. Se la garanzia è stata concessa dopo che il debito era già scaduto, la revocabilità dell’atto rientra, infatti, nell'art. 67, comma 1, n. 4 L.FALL., e non nel n. 3 dello stesso articolo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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