Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32750 - pubb. 05/03/2025

Necessità di una pluralità di creditori per l’apertura della liquidazione controllata

Tribunale Ascoli Piceno, 26 Febbraio 2025. Pres. Cirillo. Est. Ionta.


Liquidazione Controllata – Presupposti per l’apertura – Presenza di una pluralità di creditori – Necessità – Attestazione dell’esistenza di attivo da distribuire – Necessità che la distribuzione non sia a beneficio di un solo creditore – Sussistenza



La corretta interpretazione dell’art. 268, co. 3, ult. periodo, CCII, in forza del quale si fa luogo all’apertura della procedura di liquidazione controllata se è accertato e attestato che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori”, impone di ritenere, tra l’altro, che vi sia una pluralità di creditori concorsuali, ovvero anteriori alla dichiarazione di apertura della procedura, essendo detto requisito espresso nella lettera della norma e nel senso stesso dell’utilità della procedura concorsuale, per cui la presenza di un solo creditore rende non solo inutile la procedura in ragione dell’impossibilità di attuazione della sua funzione ma anche la stessa dannosa per l’unico creditore: questi subirebbe esclusivamente il costo-svantaggio della procedura - a partire dal credito prededucibile dell’OCC - senza alcun nesso con la concorsualità.
Corollario di tale assunto è quello per cui l’accertamento che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori” deve condurre a ritenere, con valutazione operata ex ante, che la liquidazione non porti al soddisfacimento di un solo creditore concorsuale (oltre al credito dell’OCC), uscendo altrimenti svilita e degradata la funzione della procedura concorsuale, per le ragioni dette. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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