Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32749 - pubb. 04/03/2025

Composizione Negoziata: autorizzazione a contrarre finanziamenti ex art. 22 CCII, lett. a)

Tribunale Vasto, 05 Febbraio 2025. Est. Monteleone.


Composizione Negoziata – D.Lgs 136/2024 – Autorizzazione alla concessione di finanziamenti in prededuzione da privati ex art. 22 CCII – Prestito destinato al pagamento della rottamazione quater ed alla continuità aziendale – Ammissibilità – Condizioni



In sede di composizione negoziata il ricorrente può, ai sensi dell'art. 22, 1 co., C.C.I., lettera a), richiedere di essere autorizzato dal Tribunale a contrarre un finanziamento (senza interessi, né garanzie) da parte un terzo (non socio e già creditore in via chirografaria della debitrice) da riconoscere in prededuzione secondo un piano di rientro prestabilito ed, eventualmente, con possibilità di estinzione anticipata in caso di cessione dell’azienda laddove il finanziamento richiesto costituisca un presupposto essenziale per raggiungere l’esito positivo della composizione negoziata assicurando la continuità aziendale e la migliore soddisfazione dei creditori ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a) CCII mediante il pagamento della rottamazione quater in corso.


È consentito contrarre un finanziamento privato, ricevuto da un terzo non socio qualora lo stesso sia concordato mediante trattativa privata e sia indicata la natura e la destinazione del prestito, non essendovi nessuna violazione in tal senso dell'art. 11 t.u.b. 1.9.1993 n. 385 ed all'art. 2 Delibera CICR del 19.7.2005 n. 1058, che sancisce il divieto della raccolta del risparmio tra il pubblico nei confronti di soggetti diversi da banche ed istituti a ciò autorizzati, posto che non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico quella effettuata “sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura del finanziamento”.


La prededucibilità deve porsi in continuità con lo stato di avanzamento delle trattative in atto e con le modalità di ristrutturazione dell’esposizione debitoria, che verrebbero compromesse in caso di mancato riconoscimento della stessa (travolgendo l’erogazione dell’importo a titolo finanziamento) e permane anche quando si susseguono più procedure.


Il riconoscimento di un finanziamento, come prededucibile, non incide all’attualità sull’ordine dei pagamenti, trattandosi di finanziamento erogato nell’ambito della composizione negoziata e della fase attuativa del piano di risanamento, in cui non si realizza alcun concorso tra i creditori; tale prededucibilità assumerebbe rilievo solo nell’eventuale procedura concorsuale o esecutiva che, in ipotesi negativa, dovesse seguire alla composizione negoziata. (Antonio Fico) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


Consulta il Massimario Ragionato della Composizione negoziata della crisi ->


Testo Integrale