Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32748 - pubb. 04/03/2025

Ribadito l’orientamento che demanda al G.D. la fissazione del limite di mantenimento nella Liquidazione Controllata

Tribunale Treviso, 20 Febbraio 2025. Pres. Casciarri. Est. Munaro.


Liquidazione Controllata – Determinazione limite di mantenimento del debitore – Competenza al Tribunale in sede di apertura – Esclusione



In sede di apertura della procedura di liquidazione controllata il Tribunale non è chiamato a fissare il limite di mantenimento del debitore; invero detta determinazione è espressamente demandata dal legislatore al Giudice Delegato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 268, comma 4, lett.b), CCII, come si evince da tre elementi testuali: a) detta norma si riferisce al Giudice e non al Tribunale; b) la determinazione del predetto limite non è indicata tra gli elementi che costituiscono il contenuto tassativo della sentenza ex art. 270, comma 2, CCII; c) il legislatore non ha ritenuto di riprendere quanto stabilito dall’art. 14 quinquies, comma 2, l. 3/2012, che imponeva la fissazione del limite di mantenimento nel decreto di apertura della liquidazione del patrimonio. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Consulta il massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


Testo Integrale