Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32747 - pubb. 04/03/2025
Riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. relativo ad insinuazione al passivo proposta da uno studio associato di professionisti
Tribunale Pescara, 27 Gennaio 2025. Pres. Di Fulvio. Est. Colantonio.
Associazione professionale - Compensi - Privilegio - Presupposti
Ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., relativo ad insinuazione al passivo proposta non dal singolo professionista ma da uno studio associato di professionisti, è necessario che il rapporto di prestazione d'opera si instauri esclusivamente e direttamente tra il singolo professionista e il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un'attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento; ed è altresì necessario dimostrare che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale.
In particolare, il privilegio ex art. 2751-bis n. 2) c.c. sussiste se gli accordi interni tra gli associati prevedono che il compenso per un determinato rapporto professionale spetti, detratte le spese necessarie alla vita dell'associazione, al professionista individuabile per quello che ha svolto in via esclusiva la prestazione (o ai professionisti individuabili per quelli che hanno svolto in via esclusiva la prestazione), anche avvalendosi di collaboratori del cui lavoro si è appropriato assumendone la paternità e la responsabilità nei confronti del cliente, perché solo a queste condizioni quei crediti sono destinati a retribuire il lavoro e ricorre la medesima ratio che giustifica la concessione del privilegio. Occorre quindi che gli accordi interni tra gli associati prevedano che il compenso percepito da un determinato cliente spetti a chi ha concretamente svolto la prestazione in suo favore, o quanto meno meccanismi per assicurare che, nella rendicontazione periodica, gli utili siano distribuiti in misura proporzionale al lavoro svolto da ciascuno degli associati. Invece, tutte le volte che gli accordi interni prevedano una diversa distribuzione degli utili, per esempio in misura fissa tra gli associati sulla base delle quote di partecipazione all'associazione stessa, non si può ritenere che i compensi vadano a retribuire il lavoro svolto da ciascuno, perché almeno in parte retribuiscono anche chi non ha svolto attività, e costituiscono piuttosto una rendita di una attività che assume un carattere imprenditoriale e commerciale. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo
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