Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32734 - pubb. 28/02/2025
Responsabilità della PA nell’adozione di provvedimenti che incidono su diritti economici privati, con particolare attenzione al principio di tempestività e ragionevolezza delle scelte amministrative
T.A.R. Sicilia, 30 Gennaio 2025, n. 259. Pres. Lento. Est. De Falco.
Responsabilità della Pubblica amministrazione - Diritti economici privati - Principio di tempestività e ragionevolezza delle scelte amministrative
Questo interessante provvedimento del TAR Sicilia (sentenza n. 259/2025) coinvolge il Comune di Palermo, le società Panormus 2000 s.r.l. e APCOA Parking Italia S.p.A. per quanto riguarda la gestione delle "zone blu" nell’ambito delle misure restrittive per contenere la diffusione del Covid-19.
In particolare, la pronuncia offre un’importante riflessione sulla responsabilità delle amministrazioni pubbliche nell’adozione di provvedimenti che incidano su diritti economici privati, con particolare attenzione al principio di tempestività e ragionevolezza delle scelte amministrative. La vicenda dimostra come l'inerzia amministrativa possa concretizzarsi in danni economici per i privati, i quali sono legittimati a richiedere il risarcimento in caso di violazione dei contratti o di mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalla pubblica amministrazione.
Nel caso di specie, a seguito dell’adozione di misure nazionali che comportavano limitazioni alla mobilità, il Comune di Palermo aveva sospeso la sosta tariffata nelle suddette aree tramite l’ordinanza dirigenziale n. 273 del 17 marzo 2020, prevedendo la sospensione della sosta a pagamento fino al 3 aprile 2020, prorogata poi oltre tale termine. Il provvedimento comunale si inseriva nel contesto delle misure straordinarie di gestione dell’emergenza sanitaria.
Le società concessionarie, pur ritenendo che il provvedimento fosse lesivo dei loro diritti economici, non impugnavano la sospensione immediata, interpretandola come una misura temporanea in risposta all'emergenza. Tuttavia, a partire dal 3 maggio 2020, allorché le misure nazionali erano cessate, il Comune di Palermo non aveva proceduto a riattivare la sosta a pagamento, determinando un danno economico significativo per le società interessate, che non avevano potuto incassare le somme previste dalla concessione.
Dopo il persistente silenzio del Comune e la tardiva deliberazione di Giunta comunale n. 164 del 20 luglio 2020, decidevano di presentare ricorso al TAR Sicilia, contestando la violazione della convenzione e richiedendo il risarcimento del danno subito. Il ricorso si basava sulla responsabilità del Comune di Palermo per il ritardo nel ripristinare la sosta tariffata, configurando l'inerzia come un atto irragionevole e privo di motivazione.
Il TAR Sicilia, accogliendo la tesi difensiva delle società ricorrenti, ha riconosciuto la responsabilità dell’amministrazione per la mancata revoca tempestiva dell’ordinanza di sospensione.
L’art. 2 bis della legge n. 241 del 1990 obbliga le pubbliche amministrazioni al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, introducendo il c.d. danno da ritardo; correlativamente nel disciplinare le azioni di condanna, il codice del processo amministrativo, all’art. 30, comma 2, ha previsto che possa essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante non solo dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, ma anche dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nel caso di specie la responsabilità dell’Amministrazione è ravvisabile non nell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento, ma nella mancata adozione tempestiva dell’atto di ritiro dell’ordinanza di sospensione delle tariffe nelle Zone blu, allorchè erano già state almeno in parte ripristinate condizioni di normalità degli spostamenti.
Il Tribunale ha, pertanto, ordinato il risarcimento del danno, fissando specifici criteri per la quantificazione dello stesso, tra cui il decremento del fatturato rispetto all’anno precedente (2019), tenendo conto delle ridotte condizioni di traffico del 2020, e stabilendo l’applicazione degli interessi fino al momento del pagamento del risarcimento. Il Comune è stato altresì invitato a procedere al pagamento entro 90 giorni dalla sentenza. (Alessandro Palmigiano) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Alessandro Palmigiano
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