Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32724 - pubb. 27/02/2025

La Corte di Cassazione sulla applicazione dell’IVA all’atto di transazione

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 19 Dicembre 2024, n. 33296. Pres. Luciotti. Est. Brogi.


Transazione - IVA - Presupposti



“2.2. Nella misura in cui le prestazioni di fare, non fare o permettere riguardino reciproche concessioni in ordine alle contrapposte pretese, con l'assunzione di impegni relativi alle condotte da tenere sul piano della condotta processuale attuale o futura (come la rinuncia agli atti o all'azione) non emerge una prestazione rilevante ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 633 del 1973: si tratta, infatti, di prestazioni che non sono correlate a un consumo nell'accezione del sistema comunitario dell'IVA, ma costituiscono piuttosto l'esito di un atto dispositivo attraverso il quale vengono regolate le pretese contrapposte sulla res litigiosa.

 

2.3. Diversamente è a dirsi in relazione agli eventuali rapporti o prestazioni costituiti ex novo in sede transattiva nelle ipotesi di cd. transazione mista. L'art. 1965, comma 2, c.c. prevede, infatti, che: "Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti." Nel caso previsto dalla norma appena richiamata, le parti creano, modificano o estinguono rapporti diversi da quello che ha dato origine alla lite (attuale o in fieri) e può venire in rilievo, in thesi, uno dei requisiti oggettivi dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli artt. 2 e 3 D.P.R. n. 633 del 1972. La costituzione di un nuovo e diverso rapporto rispetto a quello originario non risulta, tuttavia, neppure evocata dalla parte ricorrente che ha contestato come l'accordo transattivo avesse determinato, invece, una novazione dell'originario rapporto (v. pag. 20 del ricorso).”

 

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33296 del 19 dicembre 2024, ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rigettando il ricorso di TELECOM ITALIA Spa relativo all’applicabilità dell’IVA su una somma corrisposta in sede di transazione.

 

In particolare, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato la detrazione dell’IVA versata su un pagamento di € 3.800.000 effettuato a seguito di una transazione finalizzata alla definizione di un contenzioso. La società ricorrente sosteneva che tale pagamento costituisse il corrispettivo di una prestazione di non fare (rinuncia alla lite), soggetta quindi a IVA ex art. 3, comma 1, D.P.R. n. 633/1972.

 

La Cassazione ha escluso l’assoggettabilità ad IVA dell’importo versato, confermando la natura risarcitoria della somma transatta. Il Collegio ha rilevato che la transazione in questione non ha determinato la creazione di un nuovo rapporto obbligatorio autonomo, ma si è limitata a regolare una pretesa risarcitoria derivante da inadempienze contrattuali. Non risultando alcuna prestazione di fare, non fare o permettere economicamente rilevante ai fini del consumo, il pagamento non integra il presupposto oggettivo dell’IVA ai sensi dell’art. 3 D.P.R. n. 633/1972. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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