Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32715 - pubb. 26/02/2025
Il decorso degli interessi di mora sui crediti oggetto di concordato preventivo
Tribunale Catania, 25 Gennaio 2025. Pres. Laurino. Est. Cassaniti.
Concordato preventivo - Interessi di mora - Decorrenza
"In un concordato preventivo liquidatorio, una volta decorso il termine per l’adempimento previsto nella proposta omologata, il debitore si considera in mora ai sensi dell’art. 1282 c.c., con conseguente ripresa della maturazione degli interessi di mora, anche in assenza di risoluzione formale del concordato."
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Il Tribunale di Catania ha esaminato un'opposizione allo stato passivo presentata dalla curatela di un fallimento, riguardante il riconoscimento di un credito derivante da interessi di mora maturati dopo l’omologazione di un concordato preventivo liquidatorio.
La curatela opponente aveva richiesto l’ammissione del credito per € 75.040,74, sostenendo che, una volta scaduto il termine per l’adempimento della proposta di concordato omologata, il debitore fosse da considerarsi in mora e, quindi, gli interessi dovessero continuare a maturare. La curatela opposta aveva contestato tale richiesta, richiamando l’art. 55 L.Fall., secondo cui, nelle procedure concorsuali, gli interessi sui crediti chirografari restano sospesi.
Il Tribunale ha accolto l’opposizione, affermando che la chiusura della procedura concordataria coincide con il decreto di omologazione e che, una volta decorso il termine di pagamento stabilito nel concordato, il debitore diventa moroso ai sensi dell’art. 1282 c.c.. Di conseguenza, gli interessi di mora riprendono a maturare anche dopo la scadenza del termine per l’adempimento.
Pertanto, il Tribunale ha riformato lo stato passivo, ammettendo il credito per interessi di mora maturati successivamente all’omologazione del concordato e condannando la curatela opposta al pagamento delle spese di lite.
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