Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32714 - pubb. 26/02/2025

Composizione negoziata di impresa soggetta ad amministrazione straordinaria e distinzione tra misure protettive e misure cautelari

Tribunale Catania, 21 Febbraio 2025. Est. Ciraolo.


Composizione negoziata - Amministrazione straordinaria Distinzione tra misure protettive e misure cautelari



“Per ottenere misure protettive e cautelari nell’ambito della composizione negoziata della crisi ex artt. 18 e 19 CCII, l’impresa deve fornire elementi idonei a dimostrare la prospettiva di risanamento, la necessità delle misure per il buon esito delle trattative, nonché l’esistenza di un piano finanziario coerente con la continuità aziendale. Le misure protettive si applicano ai crediti sorti prima della pubblicazione dell’istanza, mentre le misure cautelari possono incidere su crediti successivi solo se strumentali alla continuità dell’impresa e alla tutela del suo patrimonio aziendale.”

 

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Il Tribunale di Catania, su istanza di una società in crisi assoggettabile ad amministrazione straordinaria, ha concesso misure protettive e cautelari per un periodo di 120 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell’istanza nel Registro delle Imprese. L'ordinanza si inserisce nell’ambito della composizione negoziata della crisi e mira a garantire la continuità aziendale e la prosecuzione delle trattative con i creditori.

 

La società aveva richiesto la sospensione delle azioni esecutive e cautelari, il divieto di acquisizione di diritti di prelazione non concordati e il divieto di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti. Inoltre, era stata avanzata la richiesta di sospendere temporaneamente i pagamenti verso alcuni creditori strategici, per un importo complessivo di circa 65 milioni di euro, al fine di fronteggiare la crisi di liquidità.

 

L’esperto nominato ha evidenziato la coerenza della manovra finanziaria con il piano di risanamento, sottolineando come la sospensione dei pagamenti sia necessaria per garantire la prosecuzione dell’attività aziendale. Il Tribunale ha quindi riconosciuto la legittimità delle misure richieste, distinguendo tra misure protettive tipiche (che operano con la pubblicazione dell’istanza) e misure cautelari, necessarie per evitare pregiudizi alla continuità aziendale.

 

Con particolare riferimento a quest’ultimo profilo, l’ordinanza distingue chiaramente tra misure protettive e misure cautelari, facendo riferimento sia alla normativa del Codice della Crisi e dell’Insolvenza sia alla funzione che ciascuna tipologia di misura svolge nel contesto della composizione negoziata.

 

Le misure protettive sono quelle che operano automaticamente con la pubblicazione dell’istanza nel Registro delle Imprese e hanno l'obiettivo di tutelare il patrimonio del debitore da iniziative esecutive o cautelari dei creditori. L’ordinanza cita l’art. 2, lett. p) e q), e l’art. 54 CCII, specificando che:

·        Le misure protettive tipiche impediscono l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sui beni dell’impresa.

 

·        Le misure protettive "atipiche" possono includere anche divieti per i creditori di adottare iniziative in autotutela che abbiano effetti analoghi a quelli delle azioni esecutive, incidendo sulla disponibilità dei beni aziendali.

 

A differenza delle misure protettive, che operano sui crediti pregressi, le misure cautelari possono incidere su crediti sorti successivamente alla pubblicazione dell’istanza, se strumentali alla realizzazione del piano di risanamento.

 

L’ordinanza evidenzia che la sospensione dei pagamenti per i crediti maturati tra il 15 gennaio 2025 e il 31 marzo 2025 è una misura cautelare, non protettiva, perché riguarda obbligazioni sorte dopo la pubblicazione dell’istanza nel Registro delle Imprese. Tale sospensione è giustificata dalla necessità di garantire la continuità aziendale e il successo delle trattative con i creditori.

 

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L’ordinanza ha stabilito che, per il periodo in questione, i creditori destinatari delle misure non potranno: a)  intraprendere azioni esecutive o cautelari contro la società; b) revocare linee di credito o modificare unilateralmente i contratti; c) richiedere l’apertura della liquidazione giudiziale.

 

Inoltre, ha disposto il divieto di risoluzione dei contratti pendenti per mancati pagamenti relativi al periodo 15 gennaio 2025 - 31 marzo 2025, per un importo massimo definito per ciascun creditore.

 

Il Giudice ha, infine, dichiarato irripetibili le spese processuali e disposto la comunicazione dell'ordinanza al Registro delle Imprese e ai creditori interessati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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