Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32710 - pubb. 25/02/2025

Prededuzione (nella successiva liquidazione giudiziale) dei crediti derivanti da forniture eseguite dopo l’apertura del concordato preventivo in continuità aziendale

Tribunale Vasto, 05 Febbraio 2025. Pres., est. Monteleone.


Liquidazione Giudiziale – Prededuzione – Crediti di terzi sorti dopo la domanda di cui agli artt. 40 e 44 CCII – Natura del credito – Ordinaria amministrazione – Forniture essenziali per la continuità dell’attività – Ammissibilità



Dal combinato disposto tra l’art. 6 CCII e l’art. 46, co. 1 e co. 4 CCII può dirsi che nella categoria degli “atti legalmente sorti” vadano compresi i crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore, dopo la domanda di cui agli artt. 40 o 44 CCII ed i crediti sorti per effetto della continuazione dei contratti pendenti; mentre, la locuzione “atti legalmente compiuti” rimanda al concetto della «legalità» degli atti, dai quali possono sorgere i crediti prededucibili, che presuppone la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.


Nel novero degli “atti legalmente compiuti” possono annoverarsi sia l’atto di ordinaria che quello di straordinaria amministrazione purché, tuttavia, l’imprenditore, in questo secondo caso, abbia ottenuto la necessaria autorizzazione da parte del tribunale o del giudice delegato.


Il credito derivante da fornitura di merce può rientrare negli atti di ordinaria amministrazione allorquando vi sia attinenza tra il materiale fornito ed il tipo di attività autorizzata alla società debitrice durante la procedura di concordato preventivo in continuità cosi da annoverarlo tra i crediti prededucibili nella (successiva ed eventuale) liquidazione giudiziale.


Nella verifica della liquidazione giudiziale, al fine di qualificare come prededucibile un credito sorto nel corso del concordato preventivo in continuità è irrilevante la sua mancata inclusione nell’elenco dei fornitori strategici riportati nel piano di concordato preventivo in continuità, giacchè tale inclusione spiega valore ai soli fini obbligatorietà del concordato (eventualmente omologato) per i creditori anteriori rispetto alla pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di accesso ai sensi dell’art. 117 CCII. (Antonio Fico) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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