Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32709 - pubb. 25/02/2025

Il Tribunale di Roma sulla durata massima delle misure protettive e cautelari

Tribunale Roma, 15 Febbraio 2025. Est. Tedeschi.


Composizione negoziata della crisi d'impresa - Misure protettive e cautelari - Durata



“Nel sistema della composizione negoziata, le misure cautelari di cui all’art. 19 CCII possono coincidere, nei loro effetti, con le misure protettive di cui all’art. 18 CCII, purché non si determini un superamento del limite massimo di durata complessiva delle tutele previsto dall’art. 8 CCII nella cui formulazione deve ravvisarsi, a livello di legislazione interna, l’affermazione del limite temporale massimo annuale, di enunciazione comunitaria, entro il quale, in favore dell’imprenditore interessato ad un procedimento di risoluzione della crisi della propria impresa, può essere disposta la sospensione delle azioni esecutive e cautelari intraprese in suo danno, fissato in dodici mesi; l’ulteriore proroga delle misure cautelari è giustificata solo in presenza di un concreto periculum in mora, valutabile anche alla luce del positivo andamento delle trattative in corso con il ceto creditorio.”

 

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Il Tribunale di Roma ha esaminato il ricorso di una società che, nell’ambito di una procedura di composizione negoziata di gruppo ex artt. 12 e 25 CCII, ha richiesto l’adozione di misure cautelari ai sensi dell’art. 19 CCII, finalizzate a impedire ai creditori, titolari di provvedimenti monitori, di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul proprio patrimonio. L’obiettivo dichiarato era quello di salvaguardare il positivo esito delle trattative con il ceto creditorio, già in fase avanzata.

 

Il Tribunale ha richiamato il limite massimo di durata delle misure protettive e cautelari, fissato a dodici mesi dall’art. 8 CCII, quale recepimento della normativa europea (Direttiva 2019/1023/UE). Ha poi ribadito che tale limite temporale non può essere superato neanche attraverso richieste di misure cautelari successive.

 

Dall’analisi del caso concreto, il giudice ha considerato il parere dell’Esperto, il quale ha confermato che la prosecuzione delle trattative con i creditori, inclusi possibili aumenti di capitale, renderebbe preferibile la soluzione negoziale rispetto all’alternativa liquidatoria. Il periculum in mora è stato individuato nel pregiudizio che potrebbe derivare alla continuità delle trattative in assenza della misura richiesta.

 

Pertanto, il Tribunale ha accolto il ricorso, concedendo l’interdizione delle azioni esecutive e cautelari per ulteriori 120 giorni dalla scadenza delle precedenti misure protettive (9 gennaio 2025), rispettando così il limite massimo annuale previsto dall’art. 8 CCII. (Francesco Severi) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Francesco Severi


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