Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32704 - pubb. 25/02/2025

Crediti ceduti post fallimento e voto della società di cartolarizzazione

Cassazione civile, sez. I, 08 Febbraio 2025, n. 3220. Pres. Ferro. Est. Terrusi.


Concordato fallimentare – Crediti trasferiti dopo la dichiarazione di fallimento – Società di cartolarizzazione non iscritta nell’albo degli intermediari finanziari – Diritto di voto



Il tenore inequivocabile dell’art. 127, comma 7, l.fall., secondo il quale, nel concordato fallimentare, i trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano stati effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari, osta alla spettanza di detto diritto anche ad una società di cartolarizzazione, regolamentata dalla legge n. 130 del 1999, che esercita professionalmente attività di 'acquisto in blocco dei crediti, allorquando la stessa non risulti iscritta nell’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lvo n. 385/1993. (Studio Legale Zamponi Poggi Carimati e Associati) (riproduzione riservata)



Segnalazione dello Studio Legale Zamponi Poggi Carimati e Associati


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