Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32701 - pubb. 19/02/2025
Il Tribunale di Roma sulla nullità parziale della fideiussione ABI
Tribunale Roma, 13 Febbraio 2025. ..
Fideiussioni - Schema ABI - Equilibrio contrattuale - Nullità
"Le fideiussioni che riproducono lo schema ABI, censurato dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust, sono affette da nullità parziale limitatamente alle clausole che alterano l’equilibrio contrattuale a favore del creditore (clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.). L’inserimento di tali clausole comporta, altresì, la decadenza della banca dall’azione nei confronti del fideiussore, se il creditore non ha esercitato le sue pretese entro il termine previsto dalla norma codicistica, restando irrilevanti eventuali iniziative di natura stragiudiziale."
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Il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione proposta da un fideiussore avverso un decreto ingiuntivo richiesto da una società di gestione del credito, per un importo di € 85.181,53. L’opponente ha contestato sia la titolarità del credito dell’opposta sia la validità della fideiussione prestata, sostenendo la sua nullità per violazione della normativa antitrust e per decadenza della banca ai sensi dell’art. 1957 c.c.
Il giudice ha ritenuto assorbenti le questioni
sulla nullità della fideiussione, rilevando che il contratto in questione riproduceva lo schema ABI già sanzionato
dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust.
In applicazione della sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2021, il Tribunale ha
dichiarato la nullità
parziale della fideiussione, limitatamente alle clausole n. 2, 6 e 8 dello schema ABI,
che prevedevano:
- a clausola di reviviscenza, che obbligava il fideiussore a rimborsare somme già pagate e successivamente restituite alla banca;
- la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., che eliminava i limiti temporali entro cui la banca avrebbe dovuto agire contro il fideiussore;
- la clausola di sopravvivenza, che manteneva valida la fideiussione anche in caso di invalidità delle obbligazioni principali.
Il giudice ha, inoltre, dichiarato la decadenza della banca dall’azione nei confronti del fideiussore, in quanto il decreto ingiuntivo era stato notificato oltre il termine previsto dall’art. 1957 c.c. (più di sei anni dopo la revoca del conto corrente della debitrice principale, avvenuta nel 2015). Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il termine previsto dall’art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza dell’obbligazione principale e non è interrotto da iniziative stragiudiziali.
Va inoltre segnalato che:
- In applicazione della Cass. S.U. n. 41994/2021, la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 comporta la nullità parziale della fideiussione, in conformità all’art. 1419 c.c.
- Il Tribunale ha valorizzato il fatto che la fideiussione era stata rilasciata proprio nel periodo oggetto di indagine della Banca d'Italia, avviata nell’ottobre 2002.
- Il termine "istanza" contenuto nell’art. 1957 c.c. si riferisce solo ai mezzi di tutela giurisdizionale: l’orientamento consolidato della Corte di cassazione afferma che l’istanza di cui all’art. 1957 c.c. si riferisce, infatti, esclusivamente agli strumenti giurisdizionali di tutela del credito, mentre le semplici iniziative stragiudiziali non hanno alcun effetto interruttivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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