Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32681 - pubb. 20/02/2025

Compensazione di credito IVA vantato da una società dichiarata fallita e soggetto a pignoramento presso terzi

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 30 Luglio 2024, n. 21256. Pres. Bruschetta. Est. D'Aquino.


Crediti IVA - Compensazione - Credito IVA - Società dichiarata fallita - Pignoramento presso terzi



Con questa decisione ricca di spunti di particolare interesse, la Corte di Cassazione ha esaminato il caso relativo alla compensazione di un credito IVA vantato da una società dichiarata fallita e soggetto a pignoramento presso terzi prima della dichiarazione di fallimento. Il fallimento aveva chiesto il rimborso del credito IVA, ma l'Agenzia delle Entrate aveva opposto un controcredito derivante da cartelle esattoriali già ammesse al passivo. La Corte ha stabilito che il curatore fallimentare, subentrando nei procedimenti esecutivi individuali, può beneficiare degli effetti protettivi dell’indisponibilità del credito pignorato, ma ciò non può precludere l’applicazione della compensazione tra crediti sorti anteriormente al fallimento.


Principio di diritto


"Nel caso in cui un credito vantato dal fallito sia stato oggetto di pignoramento presso terzi prima della dichiarazione di fallimento, il curatore subentra nella procedura esecutiva pendente con il compito di salvaguardare l’interesse della massa creditoria. Tuttavia, l’indisponibilità del credito pignorato non può tradursi in un divieto di opporre l’eccezione di compensazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, qualora i crediti e controcrediti siano sorti entrambi in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento. L’operatività dell’art. 56 l. fall. rimane ferma, permettendo all’ente impositore di compensare il proprio controcredito con il credito fiscale della società fallita." (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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