Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32675 - pubb. 19/02/2025

Misure cautelari ex art. 19 CCII: carenza di legittimazione attiva dei garanti

Tribunale Milano, 08 Febbraio 2025. Est. De Simone.


Composizione Negoziata – Misure cautelari ex art. 19 CCII – Istanza dei garanti della debitrice in Composizione Negoziata – Legittimazione attiva – Esclusione



Richiesta dalla società debitrice la conferma delle misure protettive attivate con la Composizione Negoziata, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei soci della medesima che ricorrono in via autonoma per la concessione di misure cautelari ex art. 19 CCII, in quanto le norme individuano la possibilità per l’imprenditore che accede alla Composizione Negoziata di richiedere al Tribunale le misure protettive e cautelari funzionali agli scopi del percorso intrapreso, ma non consentono ad altri soggetti, seppure interessati e coinvolti, di agire in proprio per richiedere - avvalendosi di questi precipui strumenti - la difesa e la conservazione del proprio patrimonio, in presenza della tutela cautelare ordinaria prevista dal codice di rito.


Del pari, d'altronde, l’art. 54, comma 1, CCII richiede che, nel corso del procedimento unitario, l’istanza di misura cautelare provenga da una parte, da intendersi come il soggetto che abbia proposto un qualsiasi ricorso ex art. 40 CCII per l’accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Fabio Cesare di Milano
Massime dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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