Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32669 - pubb. 19/02/2025
Concordato preventivo: carenza dell’attestazione sulla valutazione di convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale
Appello Bari, 27 Gennaio 2025. Pres. Mitola. Est. Labianca.
Concordato preventivo – Valore di liquidazione – Attestazione – Fattispecie
"Nel concordato preventivo, la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale deve essere dimostrata in modo oggettivo e attendibile attraverso una relazione conforme ai requisiti dell’art. 87, comma 3, CCII. La mancata chiarezza nella valutazione dell’attivo, l’attribuzione di valori non giustificati e la mancata prova che la liquidazione concordataria garantisca un soddisfacimento almeno pari a quello liquidatorio impediscono l’omologazione del concordato, rendendo prevalente l’alternativa della liquidazione giudiziale."
[Nel caso di specie, la relazione dell’attestatore ex art. 87 CCII è stata ritenuta carente e non conforme ai criteri di completezza e chiarezza, in particolare a causa:
- dell’errata valutazione dei crediti vantati dalla società nei confronti della Pr. S.r.l.;
- dell’attribuzione di valore zero ad alcuni crediti senza giustificazione adeguata;
- della mancata dimostrazione che l’attivo disponibile in liquidazione giudiziale sarebbe inferiore a quello concordatario.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. L. V.
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