Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32667 - pubb. 18/02/2025
Il Tribunale di Palermo omologa un concordato preventivo con operazioni sul capitale ed affronta nel dettaglio le contestazioni del socio
Tribunale Palermo, 05 Febbraio 2025. Pres. Barone. Est. Giudice.
Concordato preventivo - Operazioni sul capitale - Art. 120-bis CCII
“La facoltà di prevedere un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione per i soci, se funzionale alla ristrutturazione aziendale, è legittima ai sensi dell’art. 120-bis CCII e non viola i diritti partecipativi dei soci opponenti.”
Il Tribunale di Palermo ha affrontato il tema dell’aumento di capitale della società ricorrente in relazione alle contestazioni avanzate da un socio e dal custode giudiziario delle quote sociali.
Le principali questioni sollevate riguardavano:
1) L’esclusione del diritto di opzione dei soci:
Gli opponenti hanno contestato il fatto che l’aumento di capitale fosse riservato a un singolo socio, senza riconoscere il diritto di opzione agli altri soci, in presunta violazione dell’art. 2441 c.c.
Il Tribunale ha rigettato la contestazione, ritenendo legittima la scelta della società, in quanto l’aumento di capitale era funzionale al buon esito della ristrutturazione e conforme all’art. 120-bis, comma 2, CCII, che consente modifiche statutarie, inclusi aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, se finalizzati alla ristrutturazione dell’impresa.
2) Il mancato rispetto del diritto di informazione dei soci:
Gli opponenti hanno sostenuto che gli amministratori non avevano adeguatamente informato i soci sulla proposta di aumento di capitale. Il Tribunale ha rigettato l’eccezione, osservando che i soci avevano la possibilità di accedere alle informazioni sulla procedura e che l’informativa doveva essere valutata in relazione alla tempistica e alla necessità di garantire l’efficacia del piano concordatario.
3) L’incompatibilità dell’aumento di capitale con la perdita del patrimonio netto:
Gli opponenti hanno contestato la possibilità di un aumento di capitale in presenza di perdite tali da ridurre il patrimonio netto a un valore negativo. Il Tribunale ha rilevato che l’omologazione del concordato avrebbe generato sopravvenienze attive per € 21.853.219, trasformando il patrimonio netto in positivo e giustificando così l’aumento di capitale.
4) La correlazione tra l’aumento di capitale e la sostenibilità del piano:
Il Tribunale ha evidenziato che l’aumento di capitale era necessario per garantire una percentuale adeguata di soddisfazione ai creditori, in particolare ai chirografari, e per rispettare le regole distributive previste dal Codice della Crisi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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