Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32640 - pubb. 13/02/2025

Intermediazione finanziaria: Responsabilità contrattuale dell’intermediario e Prescrizione

Tribunale Brindisi, 22 Gennaio 2025. Est. Raimo.


Intermediazione finanziaria - Responsabilità contrattuale per inadempimento dell’intermediario finanziario - Possibilità di proporre la domanda risarcitoria anche disgiuntamente dalla domanda di risoluzione del contratto - Sussistenza


Intermediazione finanziaria - Responsabilità contrattuale per inadempimento dell’intermediario finanziario - Obbligo al risarcimento del danno - Possibilità di interruzione della prescrizione con atto stragiudiziale - Sussistenza - Decorrenza della prescrizione dal momento della materializzazione del danno



La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, con la conseguenza per cui non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto.


Mentre ai fini dell’interruzione della prescrizione dell’azione di risoluzione del contratto è indispensabile introdurre la domanda giudiziale, non altrettanto può affermarsi a proposito della domanda di risarcimento del danno da inadempimento negoziale, per la quale ben possono valere anche atti stragiudiziali di costituzione in mora, rilevanti ai sensi dell’art. 2943 c.c.


La prescrizione del diritto di credito risarcitorio può essere interrotta da qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale, ex art. 2943 c.c., con cui il danneggiato, facendo venir meno la propria inerzia, manifesti la volontà di esercitare il diritto riconosciutogli.


La prescrizione del diritto al risarcimento del danno contrattuale comincia a decorrere dal giorno in cui il danneggiato ha avuto contezza del danno patito, essendo necessario al fine del perfezionamento di tale diritto non solo il danno-evento, ossia l’inadempimento, ma anche il danno-conseguenza, ossia il pregiudizio patrimoniale subito. In questa prospettiva rileva, dunque, il momento in cui il danno viene a manifestarsi oggettivamente nella sfera patrimoniale del danneggiato, divenendo percepibile e riconoscibile come tale sì da legittimare l’avvio del termine di prescrizione. (Giuseppe Angiuli) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Giuseppe Angiuli del Foro di Bari


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