Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32637 - pubb. 12/02/2025

La reale funzione del sequestro liberatorio: strumento di tutela del debitore e limiti di opponibilità al creditore in caso di conflitto con il pignoramento

Tribunale Napoli, 30 Gennaio 2025. Est. Cannavale.


Opposizione all’esecuzione – Sequestro liberatorio – Funzione e limiti di opponibilità al creditore pignorante – Data certa anteriore al pignoramento



Il sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c., pur essendo finalizzato ad evitare al debitore la mora debendi in attesa che la controversia venga risolta nel merito, non si caratterizza né per la funzione di garanzia, propria del sequestro conservativo, né per quella di custodia temporanea, tipica del sequestro giudiziario. Esso determina un vincolo di indisponibilità sui beni oggetto di contestazione, ma affinché tale vincolo sia opponibile al creditore munito di titolo esecutivo è imprescindibile che l’attuazione del sequestro, secondo le modalità stabilite dal giudice della cautela, sia avvenuta con atto di data certa anteriore al pignoramento (ovvero, nell’ambito dell’espropriazione di crediti, alla notifica dell’atto di pignoramento presso terzi al debitor debitoris). L’assenza di una prova evidente della costituzione del vincolo in data anteriore al pignoramento rende la misura cautelare inidonea ad impedire l’esplicarsi dell’azione esecutiva, con la conseguente prevalenza del pignoramento e l’impossibilità per il debitore di opporre il vincolo derivante dal sequestro liberatorio. (Davide Ricca) (riproduzione riservata)



Segnalazione a cura degli Avvocati Angelo Bonetta, Maria Francesca Lucisano, Luca Monosi


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