Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32632 - pubb. 12/02/2025
Intangibilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed alla sua definitività
Cassazione civile, sez. III, 04 Febbraio 2025, n. 2785. Pres. De Stefano. Est. Gianniti.
Opposizione esecutiva - Intangibilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione - Opponibilità del titolo esecutivo emesso nel corso del giudizio sul merito della pretesa - Decisione sulla questione dell’opponibilità - Competenza del giudice della causa sul merito - Preclusione della cognizione della questione in sede di opposizione all’esecuzione
In sede di opposizione esecutiva, opera il principio dell’intangibilità del titolo esecutivo, di formazione giudiziale, per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed alla sua definitività, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame. Ne consegue che, quando il titolo giudiziale opposto è emesso nel corso del giudizio sul merito della pretesa e in detto giudizio la questione dell’opponibilità, ivi proposta dalla parte interessata, pende e deve essere definita, a quest’ultimo giudizio è riservata, restando preclusa in sede di opposizione al titolo giudiziale in quella sede formato, la cognizione della questione suddetta. (Francesco Tardella) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Francesco Tardella
Testo Integrale