Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32602 - pubb. 05/02/2025

Applicazione della imposta di registro al decreto di esdebitazione ex art. 143 l.f.

Corte di Giustizia Tributaria Regionale Udine, 29 Novembre 2024. Pres. Zuliani. Est. Romano.


Esdebitazione ex art. 143 l.f. – Imposta di registro



La questione affrontata in questa decisione riguarda l’assoggettabilità del decreto di esdebitazione all’imposta di registro in misura proporzionale. L’Agenzia delle Entrate aveva, infatti, applicato al decreto di esdebitazione ex art. 143 L. fall. un’imposta dell’1% sull’importo dei debiti non soddisfatti nella procedura fallimentare, ritenendo che il decreto di esdebitazione fosse un atto giudiziale che modifica la situazione patrimoniale del debitore e, quindi, imponibile ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986.


La Corte di giustizia tributaria di Udine, accogliendo il ricorso del contribuente, ha stabilito, invece, che il decreto di esdebitazione, nell’ipotesi in cui non vi sia stata opposizione di alcun creditore, non rientra tra gli atti dell’autorità giudiziaria relativi a “controversie civili” ai fini dell’imposta di registro, trattandosi di un provvedimento emesso nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione e non di un giudizio contenzioso.


Inoltre, ha ritenuto che, anche laddove il decreto fosse assimilato ad atti omologativi, l’imposta applicabile sarebbe comunque quella in misura fissa (art. 8, Parte I, lett. g, della Tariffa allegata al T.U. Registro), come avviene per l’omologazione dei concordati.


La Corte ha anche evidenziato che l’imposizione proporzionale contrasterebbe con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e con il diritto dell’Unione europea, in particolare con la Direttiva 2019/1023 sulla seconda opportunità per gli imprenditori onesti insolventi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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