Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32383 - pubb. 14/12/2024

L'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese

Cassazione civile, sez. III, 11 Novembre 2024, n. 29056. Pres. Travaglino. Est. Gorgoni.


Cassazione parziale - Estensione alla statuizione sulle spese - Sussistenza - Nuova pronuncia sulle spese da parte del giudice del rinvio - Principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio - Necessità - Modalità



In virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte. (massima ufficiale)




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