Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32078 - pubb. 18/10/2024

Diritto di ritenzione pattizio e blocco della circolazione del bene e impedimento ad azioni esecutive

Cassazione civile, sez. III, 13 Giugno 2024, n. 16487. Pres. Scrima. Est. Ambrosi.


ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO) - Diritto di ritenzione pattizio - Forma di autotutela dell’istituto di credito - Sussistenza - Efficacia inter partes - Poteri del retentor - Blocco della circolazione del bene e impedimento ad azioni esecutive - Esclusione - Mero diritto di rifiutare la restituzione dovuta - Sussistenza - Privilegio sulla vendita coattiva del bene e diritto di procedere alla vendita diretta - Esclusione



Il diritto di ritenzione pattizio è una forma di autotutela dell'istituto di credito con efficacia meramente inter partes (tra debitore e retentor), con la conseguenza che, a differenza del diritto di pegno - che attribuisce una garanzia reale al creditore pignoratizio - non costituisce alcun effetto di blocco della circolazione del bene, né un impedimento all'azione esecutiva esercitata da un terzo creditore e, inoltre, non attribuisce al retentor un privilegio sulla vendita coattiva del bene o il diritto di procedere alla vendita diretta, ma solo il diritto di rifiutare la restituzione dovuta. (massima ufficiale)




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