Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32039 - pubb. 11/10/2024

Giudizio in Corte d’appello: la riproposizione della richiesta di discussione orale non esige il deposito di un'apposita e autonoma istanza

Cassazione civile, sez. III, 02 Settembre 2024, n. 23514. Pres. De Stefano. Est. Rossi.


Giudizio dinanzi alla Corte d’appello - Riproposizione della richiesta di discussione orale ex art. 352, comma 2, c.p.c. - Modalità - Autonoma istanza al Presidente della Corte d’appello - Necessità - Esclusione - Inserimento nella memoria di replica - Ammissibilità



Nelle impugnazioni dinanzi alla corte d'appello, la riproposizione della richiesta di discussione orale della causa, di cui all'art. 352, comma 2, c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 26, lett. l, del d.lgs. n. 149 del 2022), già formulata in sede di precisazione delle conclusioni, non esige il deposito di un'apposita e autonoma istanza diretta al presidente della corte stessa, ma può essere contenuta nella memoria di replica depositata nel termine all'uopo prescritto. (massima ufficiale)