Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31905 - pubb. 19/09/2024
Costituzione convenzionale di una servitù prediale: non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari
Cassazione civile, sez. II, 30 Luglio 2024, n. 21254. Pres. Orilia. Est. Varrone.
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - Requisiti - Uso di formule sacramentali - Esclusione - Volontà inequivocabile delle parti di costituire la servitù per l'utilità di un fondo con imposizione di un peso su un altro fondo - Necessità - Requisiti formali - Contenuto
Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine. (massima ufficiale)
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